Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

LETTERA

AI PRESIDENTI DELLE CONFERENZE DEI VESCOVI

SUL RITO DI ISTITUZIONE DEI CATECHISTI

Eminenza / Eccellenza Reverendissima,

recentemente Papa Francesco è intervenuto con due Lettere Apostoliche in forma di «Motu Proprio» sul tema dei ministeri istituiti. La prima, Spiritus Domini, del 10 gennaio 2021, ha modificato il can. 230 §1 del Codice di Diritto Canonico circa l’accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del Lettorato e dell’Accolitato. La seconda, Antiquum ministerium, del 10 maggio 2021, ha istituito il ministero di Catechista.

Gli interventi del Santo Padre mentre approfondiscono la riflessione sui ministeri che san Paolo VI aveva avviato con la Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» Ministeria quaedam del 15 agosto 1972, con la quale nella Chiesa latina è stata rinnovata la disciplina riguardante la prima tonsura, gli ordini minori e il suddiaconato, la orientano verso il futuro.

La pubblicazione del Rito di Istituzione dei Catechisti, a motivo del fatto che legem credendi lex statuat supplicandi[1], offre un’ulteriore opportunità di riflessione sulla teologia dei ministeri per giungere ad una visione organica delle distinte realtà ministeriali.

Per rispondere in tempi brevi alla necessità di un rito di istituzione, questa Editio typica, che è parte del Pontificale Romanum, viene pubblicata senza Praenotanda. Il 50° anniversario di Ministeria quaedam (1972 / 2022) potrebbe essere l’occasione per la pubblicazione di una Editio typica altera, corredata da un testo di Praenotanda.

La presente Editio typica può essere ampiamente adattata da parte delle Conferenze Episcopali che hanno il compito di chiarire il profilo e il ruolo dei Catechisti, di offrire loro percorsi formativi adeguati, di formare le comunità perché ne comprendano il servizio.[2] Tale adattamento dovrà seguire quanto disposto dal Decreto generale attuativo del Motu Proprio Magnum Principium[3] per ottenere la confirmatio o la recognitio da parte della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

La presente lettera che accompagna la pubblicazione dell’Editio typica del Rito di istituzione dei Catechisti vuole offrire un contributo alla riflessione delle Conferenze Episcopali, proponendo alcune note sul ministero di Catechista, sui requisiti necessari, sulla celebrazione del rito di istituzione.

I. Il ministero di Catechista

1. Il ministero di Catechista è un “servizio stabile reso alla Chiesa locale secondo le esigenze pastorali individuate dall’Ordinario del luogo, ma svolto in maniera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero” [4]: esso si presenta ampio e differenziato.

2. Anzitutto occorre sottolineare che si tratta di un ministero laicale che ha per fondamento la comune condizione di battezzato e il sacerdozio regale ricevuto nel Sacramento del Battesimo ed è essenzialmente distinto dal ministero ordinato che si riceve con il Sacramento dell’Ordine.[5]

3. La “stabilità” del ministero di Catechista è analoga a quella degli altri ministeri istituiti. Definire tale ministero come stabile, oltre ad esprimere il fatto che nella Chiesa esso è “stabilmente” presente, significa anche affermare che i laici che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti in modo stabile (come i Lettori e gli Accoliti)[6] al ministero di Catechista: ciò avviene mediante il rito di istituzione che, pertanto, non può essere ripetuto. Tuttavia, l’esercizio del ministero può e deve essere regolato nella durata, nel contenuto e nelle modalità dalle singole Conferenze Episcopali secondo le esigenze pastorali.[7]

4. I Catechisti in virtù del Battesimo sono chiamati ad essere corresponsabili nella Chiesa locale per l’annuncio e la trasmissione della fede, svolgendo tale ruolo in collaborazione con i ministri ordinati e sotto la loro guida. «Catechizzare è condurre qualcuno a scrutare il mistero di Cristo in tutte le sue dimensioni. […] È svelare nella persona di Cristo l’intero disegno di Dio, che in essa si compie. È cercare di comprendere il significato dei gesti e delle parole di Cristo, dei segni da lui operati, poiché essi ad un tempo nascondono e rivelano il suo mistero. In questo senso, lo scopo definitivo della catechesi è di mettere qualcuno non solo in contatto, ma in comunione, in intimità con Gesù Cristo: egli solo può condurre all’amore del Padre nello Spirito e può farci partecipare alla vita della santa Trinità».[8]

5. Tale finalità comprende diversi aspetti e il suo raggiungimento si esprime in molteplici forme, definite dalle esigenze delle comunità e dal discernimento dei Vescovi. Per questo motivo, al fine di evitare fraintendimenti, occorre tenere presente che il termine “catechista” indica realtà differenti tra loro in relazione al contesto ecclesiale nel quale viene usato. I Catechisti nei territori di missione si differenziano da quelli operanti nelle Chiese di antica tradizione. Inoltre, anche le singole esperienze ecclesiali determinano caratteristiche e modalità di azione molto diversificate, tanto da risultare difficile farne una descrizione unitaria e sintetica.[9]

6. Nella grande varietà di forme, si possono distinguere – non in modo rigido – due tipologie principali delle modalità di essere Catechisti. Alcuni hanno il compito specifico della catechesi, altri quello più ampio di una partecipazione alle diverse forme di apostolato, in collaborazione con i ministri ordinati e obbedienti alla loro guida. La concretezza della realtà ecclesiale (Chiese di antica tradizione; giovani Chiese; ampiezza del territorio; numero dei ministri ordinati; organizzazione pastorale …) determina l’affermarsi dell’una o dell’altra tipologia.[10]

7. È opportuno notare che, avendo questo ministero “una forte valenza vocazionale che richiede il dovuto discernimento da parte del Vescovo” [11] ed essendo il suo contenuto definito dalle singole Conferenze Episcopali (ovviamente in conformità a quanto espresso in Antiquum ministerium), non tutti coloro che vengono chiamati “catechisti”, svolgendo un servizio di catechesi o di collaborazione pastorale, devono essere istituiti.

8. Di preferenza non dovrebbero essere istituiti come Catechisti:

­ coloro che hanno già iniziato il cammino verso l’Ordine sacro e in particolare sono stati ammessi tra i candidati al diaconato e al presbiterato: come già ricordato, il ministero di Catechista è un ministero laicale ed è essenzialmente distinto dal ministero ordinato che si riceve con il Sacramento dell’Ordine [12];

­ i religiosi e le religiose (indipendentemente dalla loro appartenenza ad Istituti che hanno come carisma la catechesi), a meno che non svolgano il ruolo di referenti per una comunità parrocchiale o di coordinatori dell’attività catechistica. Si ricorda che, in mancanza di ministri istituiti, possono – come tutti i battezzati – esercitare i ministeri “di fatto”, proprio in forza del Battesimo, che è fondamento anche della loro professione religiosa;

­ coloro che svolgono un servizio rivolto esclusivamente verso gli appartenenti di un movimento ecclesiale: tale funzione, ugualmente preziosa, viene, infatti, affidata dai responsabili dei singoli movimenti ecclesiali e non, come nel ministero di Catechista, dal Vescovo diocesano in seguito ad un suo discernimento in relazione alle necessità pastorali;

­ coloro che insegnano la religione cattolica nelle scuole, a meno che non svolgano insieme altri compiti ecclesiali a servizio della parrocchia o della diocesi.

9. Un’attenta riflessione – che potrà certamente essere approfondita ripensando nel loro insieme e in modo armonico tutti i ministeri istituiti – merita il caso di coloro che accompagnano il percorso di iniziazione dei fanciulli, dei ragazzi e degli adulti. Non pare opportuno che tutti vengano istituiti come Catechisti: come già ricordato, questo ministero ha “una forte valenza vocazionale che richiede il dovuto discernimento da parte del Vescovo” [13]. È, piuttosto, assolutamente conveniente che tutti costoro ricevano all’inizio di ogni anno catechistico un pubblico mandato ecclesiale con il quale viene loro affidata tale indispensabile funzione.[14]

Non è escluso che alcuni di coloro che seguono l’iniziazione, dopo opportuno discernimento, vengano istituiti come ministri. Tuttavia, occorre domandarsi, in ragione del contenuto specifico di ogni ministero, quale sia il più adatto tra quello di Lettore e quello di Catechista.

Infatti, il rito di istituzione dei Lettori afferma che è loro compito educare alla fede i fanciulli e gli adulti e guidarli a ricevere degnamente i Sacramenti[15]. Considerando che è antica tradizione che ogni ministero sia direttamente legato ad un particolare ufficio nella celebrazione liturgica, risulta senz’altro evidente che il proclamare la Parola nell’assemblea ben esprime il servizio di chi accompagna il cammino di iniziazione: coloro che ricevono l’insegnamento catechistico vedrebbero nel Lettore che si fa voce della Parola l’espressione liturgica del servizio che rende a loro.

Se, invece, a coloro che seguono l’iniziazione venisse affidato – sotto la moderazione dei ministri ordinati – un compito di formazione o una responsabilità nel coordinare tutta l’attività catechistica, allora sembrerebbe più opportuno che vengano istituiti come Catechisti.

In conclusione: non tutti coloro che preparano all’iniziazione fanciulli, ragazzi e adulti devono essere istituiti Catechisti: il discernimento del Vescovo può chiamare alcuni di loro, a seconda delle capacità e delle esigenze pastorali, al ministero o di Lettore o di Catechista.

10. A motivo di quanto ora affermato, i candidati al ministero istituito di Catechista – dovendo aver maturato una previa esperienza di catechesi[16]– possono, dunque, essere scelti tra quelli che in modo più specifico svolgono il servizio dell’annuncio: essi sono chiamati a trovare forme efficaci e coerenti per il primo annuncio, per poi accompagnare quanti lo hanno accolto nella tappa propriamente iniziatica.

Il loro essere parte attiva nei riti dell’iniziazione cristiana degli adulti esprime l’importanza del loro ministero.[17] Nella fase del pre-catecumenato i Catechisti collaborano con i Pastori, i Garanti e i Diaconi a trovare le forme più coerenti del primo annuncio del Vangelo, sensibilizzando alla fede e alla conversione; aiutano a discernere i segni esterni delle disposizioni di quanti intendono essere ammessi nel catecumenato.[18] In questa fase compiono un’opportuna catechesi, adattata all’anno liturgico e fondata sulle celebrazioni della Parola di Dio, capace di portare “i catecumeni non solo a una conveniente conoscenza dei dogmi e dei precetti, ma anche all’intima conoscenza del mistero della salvezza”.[19] Ai “catechisti veramente degni e opportunamente preparati” il Vescovo affida la celebrazione degli esorcismi minori.[20]

Introdotti i catecumeni nei Sacramenti dell’iniziazione cristiana, i Catechisti rimangono nella comunità come testimoni della fede, maestri e mistagoghi, accompagnatori e pedagoghi disponibili a favorire in ogni modo la vita dei fedeli perché si conformi al battesimo ricevuto.[21] Essi sono anche chiamati a trovare vie nuove e audaci per l’annuncio del Vangelo che permettano di suscitare e risvegliare la fede nel cuore di quanti non ne sperimentano più la necessità.[22]

11. L’ambito dell’annuncio e dell’insegnamento descrive, tuttavia, solo una parte dell’attività dei Catechisti istituiti: essi, infatti, sono chiamati a collaborare con i ministri ordinati nelle diverse forme di apostolato svolgendo, sotto la guida dei pastori, molteplici funzioni. Volendone offrire un elenco – seppur non esaustivo – possono essere indicate: la guida della preghiera comunitaria, specialmente della liturgia domenicale in assenza del presbitero o del diacono; l’assistenza ai malati; la guida delle celebrazioni delle esequie; la formazione e la guida degli altri Catechisti; il coordinamento delle iniziative pastorali; la promozione umana secondo la dottrina sociale della Chiesa; l’aiuto ai poveri; il favorire la relazione tra la comunità e i ministri ordinati.

12. Tale ampiezza e varietà di funzioni non deve sorprendere: l’esercizio di questo ministero laicale esprime in pienezza le conseguenze dell’essere battezzati e, nella particolare situazione di una non stabile presenza di ministri ordinati, è partecipazione alla loro azione pastorale. È quanto afferma il Codice di Diritto Canonico[23] nel prevedere la possibilità di affidare ad una persona non insignita del carattere sacerdotale una partecipazione nell’esercizio della cura pastorale di una parrocchia, sempre sotto la moderazione di un presbitero. Occorre, dunque, formare la comunità perché non veda nel Catechista un sostituto del presbitero o del diacono ma un fedele laico che vive il suo battesimo in una feconda collaborazione e corresponsabilità con i ministri ordinati perché la loro cura pastorale raggiunga tutti.[24]

13. È, dunque, compito delle Conferenze Episcopali chiarire il profilo, il ruolo e le forme più coerenti per l’esercizio del ministero dei Catechisti per il territorio di loro competenza, in linea con quanto indicato nel Motu Proprio Antiquum ministerium. Devono, inoltre, essere definiti adeguati percorsi formativi per i candidati. [25] Infine, si abbia cura anche di preparare le comunità perché ne comprendano il senso.

II. Requisiti

14. È compito del Vescovo diocesano discernere sulla chiamata al ministero di Catechista valutando le necessità della comunità e le capacità dei candidati[26]. Possono essere ammessi tra i candidati uomini e donne che abbiano ricevuto i Sacramenti dell’iniziazione cristiana e abbiano presentato al Vescovo diocesano una petizione liberamente scritta e firmata.

15. Nel descrivere i requisiti, il Motu Proprio così si esprime: «È bene che al ministero istituito di Catechista siano chiamati uomini e donne di profonda fede e maturità umana, che abbiano un’attiva partecipazione alla vita della comunità cristiana, che siano capaci di accoglienza, generosità e vita di comunione fraterna, che ricevano la dovuta formazione biblica, teologica, pastorale e pedagogica per essere comunicatori attenti della verità della fede, e che abbiano già maturato una previa esperienza di catechesi. È richiesto che siano fedeli collaboratori dei presbiteri e dei diaconi, disponibili a esercitare il ministero dove fosse necessario, e animati da vero entusiasmo apostolico».[27]

III. Celebrazione

16. Il ministero di Catechista è conferito dal Vescovo diocesano, o da un sacerdote da lui delegato, mediante il rito liturgico De Institutione Catechistarum promulgato dalla Sede Apostolica.

17. Il ministero può essere conferito durante la Messa o durante una celebrazione della Parola di Dio.

18. La struttura del rito prevede, dopo la liturgia della Parola, una esortazione (questo testo si presta bene all’adattamento da parte delle Conferenze Episcopali in relazione a come vorranno specificare il ruolo dei Catechisti); l’invito alla preghiera; un testo di benedizione; la consegna del crocifisso.

* * *

In conclusione, desidero riascoltare con voi le parole – ancora una volta profetiche – di san Paolo VI nell’Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi:

«Non senza provare nel Nostro intimo una grande gioia osserviamo una legione di Pastori, di religiosi e di laici i quali, appassionati della loro missione evangelizzatrice, cercano modi sempre più adatti di annunziare efficacemente il Vangelo. Noi incoraggiamo l’apertura che, in questa linea e con questa sollecitudine, la Chiesa sta oggi realizzando. Innanzitutto apertura alla riflessione, poi a ministeri ecclesiastici capaci di ringiovanire e di rafforzare il suo dinamismo evangelizzatore. Certamente, accanto ai ministeri ordinati, grazie ai quali alcuni sono annoverati tra i Pastori e si consacrano in maniera particolare al servizio della comunità, la Chiesa riconosce il ruolo di ministeri non ordinati ma adatti ad assicurare speciali servizi della Chiesa stessa».[28]

Affidiamo a Maria, Madre della Chiesa, il nostro servizio per la costruzione del Regno.

Dalla Sede della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 3 dicembre 2021, memoria di san Francesco Saverio, presbitero.

✠ Arthur Roche

Prefetto

_____________________

[1] Cf. Indiculus, cap. 8: Denz. n. 246 [ex n. 139]. Cfr. anche Prospero di Aquitania, De vocatione omnium gentium, 1,12: CSEL 97,104.

[2] Cf. Francesco, Antiquum ministerium, n. 9.

[3] Cf. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Postquam Summus Pontifex. Decreto attuativo delle disposizioni del can. 838 del Codice di Diritto Canonico (22 ottobre 2021).

[4] Francesco, Antiquum ministerium, n. 8.

[5] Cf. Francesco, Spiritus Domini, s.n.

[6] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 230 §1: «I laici che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa».

[7] Cf. Francesco, Antiquum ministerium, n. 9.

[8] Cf. Giovanni Paolo ii, Esortazione apostolica Catechesi tradendae (16 ottobre 1979), n. 5, in: AAS 71 (1979) 1281.

[9] Cf. Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Guida per i catechisti (3 dicembre 1993), n. 4.

[10] Cf. ibidem.

[11] Francesco, Antiquum ministerium, n. 8.

[12] Cf. Francesco, Spiritus Domini, s.n.

[13] Francesco, Antiquum ministerium, n. 8.

[14] Cf. Rituale Romanum, De Benedictionibus, editio typica 1984, nn. 361-377.

[15] Cf. Pontificale Romanum, De institutione Lectorum et Acholytorum, n. 4: «Lectores seu verbi Dei relatores effecti, adiutorium huic muneri praestabitis, et proinde peculiare officium in populo Dei suscipietis, et servitio fidei, quae in verbo Dei radicatur, deputabimini. Verbum enim Dei in coetu liturgico proferetis, pueros et adultos in fide et ad Sacramenta digne recipienda instituetis, nuntiumque salutis hominibus, qui adhuc illud ignorant, annuntiabitis. Hac via et vestro auxilio, homines ad cognitionem Dei Patris Filiique eius, Iesu Christi, quem ipse misit, pervenire poterunt et vitam assequi aeternam».

[16] Cf. Francesco, Antiquum ministerium, n. 8.

[17] Cf. Rituale Romanum, Ordo initiationis christianæ adultorum. Prænotanda, editio typica 1972, n. 48.

[18] Cf. ibidem nn. 11.16.

[19] Cf. ibidem n.19 §1.

[20] Cf. ibidem n. 44.

[21] Cf. Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Direttorio per la catechesi, n. 113.

[22] Cf. ibidem n. 41.

[23] Codex Iuris Canonici, can. 517 §2. «Nel caso che il Vescovo diocesano, a motivo della scarsità di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una partecipazione nell’esercizio della cura pastorale di una parrocchia, costituisca un sacerdote il quale, con la potestà e le facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale».

[24] Cf. Giovanni Paolo ii, Esortazione apostolica post-sinodale Christifideles laici (30 dicembre 1988), n. 15; Benedetto xvi, Discorso di apertura del convegno pastorale della Diocesi di Roma sul tema:“Appartenenza ecclesiale e corresponsabilità pastorale” (26 maggio 2009); Francesco, Discorso all’Azione Cattolica Italiana (3 maggio 2014).

[25] Cf. Francesco, Antiquum ministerium, n. 9.

[26] Cf. ibidem n. 8.

[27] Ibidem.

[28] Paolo VI, Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi (8 dicembre 1975), n. 73, in: AAS 68 (1976) 72-73.

[01773-IT.01] [Testo originale: Italiano]